9 Dicembre 2008 - Spedita Segnalazione all'Antitrust
10 Dicembre 2008 - Spedita Denuncia alla Commissione Europea
15 Dicembre 2008 - Commissione Europea: lettera registrata e attribuita alla Direzione Generale Salute e Consumatori
12 Gennaio 2009 - Spedito pacco alla Commissione Europea a integrazione denuncia
7 Marzo 2009 - Antitrust : “Ha ritenuto che la diffusione di volantini promozionali o di posta commerciale sia una condotta lecita e costituisca uno strumento di normale promozione commerciale degli operatori della distribuzione commerciale”
9 Marzo 2009 - Spedito pacco per apertura procedimento al Garante Privacy
9 Marzo 2009 - Spedito aggiornamento sulla questione, con relativi rilievi, alla Commissione Europea
15 Aprile 2009 - Commissione Europea: “Constato che Lei ha sottoposto la questione all'attenzione delle competenti autorità nazionali e La incoraggio a procedere in tal modo” - “La Commissione non può intervenire in dispute di natura privata; se però essa constata carenze sistematiche nell'applicazione della normativa comunitaria da parte di uno Stato membro, la Commissione può, se del caso, adottare misure appropriate” - “Qualora lei disponesse di elementi che dimostrassero un recepimento e/o un'applicazione inadeguati di detta normativa non esiti a contattarci di nuovo”
21 Aprile 2009 - Garante Privacy: “Con particolare riferimento alle tecniche di pubblicità da Lei segnalate, occorre chiarire che queste ultime non presuppongono un trattamento dei dati personali” - “Rientra nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali infatti solo le tecniche per cui si proceda all'invio di stampati con indirizzo e cataloghi con destinatario, rimanendo escluse invece tutte le forme di distribuzione di materiale privo di indirizzo del destinatario”
21 Aprile 2009 - Commento - CLAMOROSO : IL GARANTE PRIVACY SI E' PRONUNCIATO IN MANIERA INSPIEGABILMENTE OPPOSTA A QUANTO DICHIARATO NELLA PUNTATA DEL 8 GIUGNO 2006 DEL PROGRAMMA RADIOFONICO "LA RADIO NE PARLA" (RADIOUNO). PER LEGGERE QUANTO AFFERMATO NEL PROGRAMMA IN QUESTIONE : CLICCA QUI --- NON CI FERMIAMO !!!
16 Maggio 2009 - Spedita richiesta di riesame della questione all'Antitrust - E' da ritenersi “mezzo di comunicazione a distanza” il volantinaggio postale non indirizzato, che di fatto è effettuato porta a porta ? - Se sì, come può essere considerata essa una “comunicazione individuale” ? - C’è da porre la questione sul fatto che vi sia un vizio della concorrenza, tra le imprese che ragionevolmente si avvalgono di un sistema pubblicitario che rispetti il consumatore e la sua privacy (raccogliendo preventivamente in forma scritta i loro dati personali con il relativo consenso), e tra quelle che invece si avvalgono del volantinaggio pubblicitario postale non indirizzato, in quanto in questo modo raggiungono un target di destinatari notevolmente maggiore
22 Maggio 2009 - Spedita richiesta di riesame della questione al Garante Privacy - Il fenomeno in questione non rispetta deliberatamente la manifestazione di volontà sul trattamento dei dati personali presente nei nuovi elenchi telefonici (provvedimenti del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 del Garante Privacy, e delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS dell'Agcom)
22 Maggio 2009 - Spedito aggiornamento all'Antitrust
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Avete presente i
plichi pubblicitari che immancabilmente riempiono ogni giorno le nostre
cassette delle lettere e nondimeno i casellari condominiali ? E’
giunto il momento di darci un taglio !
BASTA ALLO SPAMMING REALE !!!
NO al VOLANTINAGGIO PUBBLICITARIO POSTALE
NON INDIRIZZATO !!!
SI a quello INDIRIZZATO e a CONSENSO PREVENTIVO
Stop al volantinaggio pubblicitario selvaggio
nelle nostre caselle postali !
FIRMA LA PETIZIONE NAZIONALE !
SI ALLA PUBBLICITA' REGOLATA,
leggi LA PROPOSTA
La posta deve muoversi perché ha un destinatario
specifico, non è tale in virtù del fatto che all’ingresso di uno
stabile/abitazione non vi sia il divieto di imbucare, ma è tale
all’origine e in origine soltanto. Tutto il resto si chiama spazzatura,
e nessuno gradisce averla sotto casa.
Non ha senso regolamentare per quanto attiene al
trattamento dei dati personali, della nostra privacy, quando in via
alternativa è possibile di fatto la forma di pubblicità a destinatario
anonimo.
Non è possibile passare dall’obbligo del consenso
all’obbligo del dissenso per non poterla ricevere, non è ammissibile
un’imposizione di questo genere.
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Cos’è il Volantinaggio
Pubblicitario Postale non indirizzato e quali sono le Problematiche
Il Casellario
Condominiale della Pubblicità e Avvisi di non gradimento
LA LEGGE & SENTENZE
LA NOSTRA PROPOSTA
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