dal 7 Ottobre 2008

PUBBLICITA' ?  NO, GRAZIE


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La pubblicità in cassetta ? Rispediscila al mittente e fatti pagare il disturbo (magari in contrassegno) !

Codice Civile - Libro Quarto "Delle obbligazioni", Titolo VII "Del pagamento dell'indebito"
 
Art. 2037 c.c. "Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla"
Art. 2040 c.c. "Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti"

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Il Casellario Condominiale della Pubblicità e Avvisi di non gradimento

 

Casellari pubblicitari condominiali e avvisi di non gradimento di pubblicità fanno solo da argine provvisorio a un fenomeno tanto quotidiano quanto ingiustificato, e non comportano una cessazione del fenomeno. Infatti queste forme precarie di difesa comportano il più delle volte a uno semplice spostamento della pubblicità; è una debole soluzione del problema che finisce nei migliori dei casi nei casellari condominiali, se presenti, nei peggiori a deturpare gli ingressi e la sede stradale, con AUMENTO DEL DEGRADO. La pubblicità infatti non torna mai al mittente.

I casellari condominiali, di fronte a più volantinaggi nello stesso giorno e ad ogni giorno, finiscono per essere rapidamente riempiti nel giro di poche ore, già dalle prime ore della mattina. Coloro che seguono nel distribuire plichi pubblicitari non fanno altro che “scaricare” la pubblicità nelle cassette postali, che sembravano aver acquistato l’indennità con la presenza del casellario condominiale, oppure non fanno altro che impilare la stessa per terra negli ingressi o sopra le cassette postali, oppure a riempire altri casellari condominiali non ancora pieni del tutto.

Avvisi di non gradimento si rivelano inutili di fronte ad addetti che non conoscono l'italiano perchè stranieri o che hanno ricevuto specifiche disposizioni a imbucare nelle caselle postali, anche se in presenza di casellari di pubblicità condominiale.

Solo la presenza di un’amministratore o condomino virtuoso potrà permettere che il casellario resti libero per i successivi volantinaggi giornalieri, andando in più tornate a svuotare il casellario. Del resto non può essere incaricata l’impresa delle pulizie a venire giornalmente a svuotare la cassetta delle lettere. Ma a questo punto diventa un lavoro, se con i casellari condominiali ci si illude di non ricevere pubblicità all’interno della propria cassetta, resta sempre il fatto che questa va smaltita sempre da noi. Chi svuota il casellario sennò ? Il problema va risolto sul nascere, sennò non è risolto.

 

La dicitura generica “alle famiglie”, “ai cittadini” etc

Casellari di pubblicità condominiale e avvisi di non gradimento vengono nettamente scavalcati senza replica con la posta a "destinatario generico". Diciture come "alle famiglie", "ai cittadini" etc non tutelano il destinatario, in quanto fanno da lasciapassare per la consegna di pubblicità sotto mentite spoglie di normale corrispondenza (che non è)  nella propria cassetta di posta. La posta a destinatario generico è da considerarsi anonima al pari del volantinaggio pubblicitario postale non indirizzato.

 

PROVOCAZIONE: IL CONDOMINIO E’ LEGITTIMATO A CHIEDERE PAGAMENTO CANONE

Di fronte a questo fenomeno, il casellario condominiale non è altro che uno “Spazio Pubblicitario”. Al pari degli spazi pubblicitari comunali per i quali si paga la tariffa di affissione, o per gli spazi pubblicitari che vengono creati sulle impalcature nel momento della ristrutturazione di una facciata di uno stabile, la cassetta condominiale E’ DI PROPRIETA’  DEL CONDOMINIO. Potrà quindi essere richiesto ai mittenti l’obbligo di corresponsione di un canone relativo allo spazio pubblicitario concesso (a decorrere da una data futura da indicare e non per quanto accaduto finora), restringendo quindi l’uso della cassetta solamente ai mittenti commerciali che avranno intenzione di usufruire da qui in avanti dello spazio pubblicitario condominiale per l’inserimento dei propri plichi.

 

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Cos’è il Volantinaggio Pubblicitario Postale non indirizzato e quali sono le Problematiche

 

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