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LA LEGGE
ART 41 COSTITUZIONE Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
E' indubbio che la pubblicità commerciale rappresenti una fase della esplicazione della libertà economica. L'art 41 della Costituzione infatti recita che "L'iniziativa economica privata è libera". Lo stesso articolo aggiunge però che essa "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". E l'invasività del volantinaggio va in questa direzione, violando con il suo martellamento sia la nostra libertà di decisione che la nostra sfera di riservatezza e quiete privata, per non parlare della sicurezza.
CODICE PENALE Sezione III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE Art. 610 Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
ART 58 CODICE DEL CONSUMO (DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpH82IrK.pdf Articolo 58 Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qua- lora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario30. 30 Vedi Art. 19 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata su G. U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante defi nizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’inizio di deleghe legislative. «Art. 19 bis - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). - 1. L’articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
In sostanza vi è una divisione in due filoni delle tecniche di comunicazione a distanza
Nel primo filone (comma 1) vi rientrano esplicitamente TELEFONO, POSTA ELETTRONICA, SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIAMATA, FAX. Per questi strumenti è necessario il consenso preventivo del consumatore/destinatario. Nel secondo filone (comma 2), vi rientra tutto il resto, e l’impiego è possibile sempre, salvo esplicita contrarietà del consumatore/destinatario. Il secondo comma, ripreso dal Milleproroghe del 2006 (art.18 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005 n.273), è attuato in deroga alla legislazione sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196).
Quindi, non rientrando la corrispondenza postale nel comma 1, finisce per non ricevere garanzie dalla legge sulla protezione dei dati personali in quanto il secondo comma va in deroga. Però il comma 2 aggiunge: “qualora consentano una comunicazione individuale”. Non v’è dubbio che per comunicazione individuale si debba intendere comunicazione indirizzata, ovvero corrispondenza postale indirizzata. Il Direct Mailing che non riporta il nome e l’indirizzo del destinatario non può ragionevolmente considerarsi rientrante nella tipologia di “Comunicazione Individuale”. Inoltre salta subito all’occhio la forte somiglianza e analogia della corrispondenza postale con la POSTA ELETTRONICA, il TELEFONO e il FAX, e pure con i SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIAMATA, se consideriamo il modus operandi del volantinaggio. Sono tutti sistemi accomunati dal fatto che occorre reperire i dati di indirizzo del destinatario quali ad esempio numero telefonico ed indirizzo email, se ciò non si facesse non si potrebbe né spedire l’email né telefonare né mandare un fax etc. Tenendo anche conto del fatto che oggigiorno è possibile non comparire dai pubblici elenchi telefonici. Per la corrispondenza postale il discorso è uguale, occorre l’indirizzo (il Direct Mailing infatti ha bisogno del reperimento dei dati), solo che fisicamente, data la prospicenza delle caselle postali a luoghi di transito pubblici o aree comuni condominiali, è possibile aggirare questo ostacolo oneroso e sviluppare forme di Direct Mailing selvaggio, a destinatario anonimo.
Il Direct Mailing, ovvero la forma postale di Direct Marketing è così descritto dalle stesse Poste Italiane http://www.aidim.it/DM_RICERCA_SINTESI.ppt Il direct mailing è uno strumento di direct marketing attraverso cui le aziende inviano per posta materiale pubblicitario e promozionale indirizzato. Come tale, si esclude quindi dall’area del direct mailing il materiale pubblicitario e promozionale che non riporta il nome e l’indirizzo del destinatario (es. volantini e leaflet inseriti direttamente nella cassetta postale). La forma indirizzata è comunque soggetta al “Codice di autodisciplina, deontologia e buona condotta per l'uso dei dati personali a fini di direct marketing” per gli iscritti all’AIDM, l’Associazione Italiana per il Direct Marketing http://www.aidim.it/codice_autodisciplina.pdf
La corrispondenza postale quindi non può rientrare nel comma 2 ma invece va inserita espressamente nel comma 1, al fine di far cessare la forma selvaggia a destinatario anonimo, facendo prevalere solo la forma indirizzata e a consenso preventivo.
Sarà inoltre richiesto l'intervento delle seguenti istituzioni COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI ANTITRUST – AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
in quanto il fenomeno non indirizzato di volantinaggio pubblicitario va contro la DIRETTIVA 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori la pratica del volantinaggio pubblicitario postale non indirizzato non può che rientrare tra le PRATICHE COMMERCIALI IN OGNI CASO AGGRESSIVE indicate dalla direttiva europea
Art. 26. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(la parte non grassettata dell'articolo non è da prendere in considerazione in quanto nel nostro caso non vi è nessuna obbligazione contrattuale sottostante, e il decreto legislativo richiamato non è altro che il "Codice in materia di protezione dei dati personali", che come si diceva qui sopra, viene derogato dall'articolo 58 comma 2 del Codice del Consumo, articoli richiamati che comunque non riguardano il fenomeno in oggetto.)
l'articolo indicato fa parte del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 di "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. "articoli andati poi a sostituire il Codice del Consumo (ovvero gli artt dal 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Per una lettura completa del decreto legislativo di attuazione della direttiva
Definizione di Pratica commerciale aggressiva (dallo stesso testo)
Art. 24. 1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Sentenza di riferimento è quella del Giudice di Pace di Bari del 22 Dicembre 2003 (“L'ECCESSO DI CORRISPONDENZA PUBBLICITARIA E' RAGIONE DI DANNO ESISTENZIALE"), precedente il Codice del Consumo che è del 6 settembre 2005.
un tratto saliente della sentenza: "Orbene, non può revocarsi in dubbio che la cassetta delle lettere, recante il nome dell'attore, sia di proprietà esclusiva di quest’ultimo, ancorché facente parte di un unico mobile, comprendenti altri nominativi riferibili ai vari condomini dello stabile, e che la funzione specifica a cui è asservita, è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all’intestatario, unico legittimato ad estenderne l’utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità."
I riferimenti online a riguardo sono molti, allego il seguente http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/002337.aspx
Chi è al corrente di altre pronunce è invitato a segnalarlo tramite email,
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Cos’è il Volantinaggio Pubblicitario Postale non indirizzato e quali sono le Problematiche
Il Casellario Condominiale della Pubblicità e Avvisi di non gradimento
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SITI AMICI: - www.pesmania.it - www.sdjtuning.com - www.meteocarmignano.it - www.carta.org
www.buonaidea.it
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bardozza.blogspot.com - gavavenezia.blogspot.com
- cocosauro.blogspot.com - |
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